Assicurazione auto

L’assicurazione auto, documento essenziale per il proprietario di un autovettura, è una spesa annua obbligatoria. Ma a cosa serve, di cosa si compone, e soprattutto, quali sono gli elementi per scegliere la polizza auto migliore? Una piccola guida per destreggiarsi nel mondo dell’assicurazione auto.

A cosa serve

A cosa serve la polizza di Responsabilità Civile Auto? A coprire eventuali danni che si posso provocare a cose o a persone con il proprio veicolo a motore. Con la polizza RC auto è la compagnia assicuratrice che paga i danni ai terzi, provocati dal veicolo assicurato per responsabilità del conducente. La polizza inoltre copre anche i danni ai passeggeri,limitatamente a quelli fisici. Quindi ogni veicolo a motore deve essere assicurato con la polizza RC auto. E’ stabilito dalla legge 990 del 24 dicembre 1969, e successive modifiche.

Questa legge obbliga le compagnie assicurative a risarcire gli eventuali danni provocati a terzi dalla guida di un veicolo a motore. L’assicurato, per questa copertura, ha l’obbligo di pagare un premio assicurativo. In questo momento in Italia le assicurazioni sono disciplinate dal Codice delle assicurazioni, completamente in vigore nel 2007. Le società assicuratici sono enti soggetti a certificazione, iscritte all’ISVAP (Istituto vigilanza sulle assicurazioni) La polizza di Responsabilità Civile auto è un documento che attesta la stipula del contratto con la società assicuratrice.

Tale documento deve contenere le generalità dei contraenti, il tipo e la targa del veicolo, le coperture e i massimali previsti, le eventuali franchigie, l’importo del premio e la durata del contratto. È molto importante fornire informazioni corrette alla compagnia (i dati sul veicolo e la targa, la residenza, l’indicazione dei guidatori, con la loro età e professione eccetera). Infatti qualora tali informazioni risultassero inesatte o errate, incomplete o reticenti, la compagnia di assicurazione potrebbe non riconoscere in tutto o in parte la copertura.

Quindi dopo avere liquidato gli eventuali danni a terzi, potrebbe obbligare l’assicurato a rimborsare in tutto o in parte la somma versata, attraverso la rivalsa. Altro elemento importante da ricordare è che circolare con un veicolo non assicurato comporta il sequestro del veicolo, più una sanzione pari a euro 2235,00, oltre all’obbligo di risarcire personalmente i danni eventualmente provocati a terzi. Anche il mancato pagamento del premio nei termini previsti dal contratto presuppone l’applicazione delle stesse sanzioni, in quanto equivali ad essere privi di assicurazione.

Premio assicurativo

Per premio si intende il prezzo per avere la disponibilità della polizza di assicurazione: l’assicurazione contrae, così, l’obbligo di risarcire i terzi, entro i limiti convenuti, per i danni derivante da un sinistro causato dall’assicurato con il proprio veicolo a motore, oppure direttamente il proprio assicurato nei danni (nei contratti Rischi diversi).

In genere il premio varia da contraente a contraente, e si determina, in base ai

  • Fattori personali: età del conducente, città di residenza, classe di merito (se vivo a Roma e ho 18 anni pago un premio maggiore rispetto a chi vive in un piccolo paese, dove c’è poca possibilità di avere incidenti, e ha la patente da molti più anni).
  • Fattori del veicolo: tipo e caratteristiche (modello, motororizzazione).

Il premio comprende ovviamente anche le imposte, pari al 12,50 % del valore della polizza e anche i contributi per il Servizio Sanitario Nazionale, 0,50 % (importo detraibile in sede di dichiarazione dei redditi – 730) e per il Fondo di garanzia per le vittime per le strade (2,50%). Molte compagnie di assicurazione permettono di rateizzare l’importo del premio o. Generalmente si paga in unica soluzione una volta all’anno. Una volta pagato il premio, la compagnia di assicurazione attesta il pagamento con un tagliando, che si chiama contrassegno.

Ha forma rettangolare (dimensioni: 80 mm per 76 mm) ed è obbligatoriamente stampato su carta che abbia una consistenza di 70 grammi al metro quadro. Si espone obbligatoriamente sulla parte anteriore del veicolo o sul parabrezza, pena una multa in base all’articolo 181 del Codice della strada. Il premio varia anche in base al massimale: la cifra massima riconducibile ad ogni danno. La legge prevede un limite minimo di euro 774.685,35 (1,5 miliardi di lire), elevabile a euro 1.549.370,70 o 2.582.284,50 (2 o 3 miliardi di lire), dietro il versamento di un premio più elevato. Nel caso in cui il massimale risulti insufficiente è l’assicurato a dover risarcire ai terzi il danno eccedente.

Oltre a ciò il premio varia in base al valore della franchigia e al bonus malus.

La franchigia è la parte del danno non coperta dalla polizza, ma a carico dell’assicurato. Rappresenta lo spartiacque tra i sinistri che conviene denunciare e quelli che conviene risarcire direttamente. Ad esempio se il danno cagionato a terzi fosse inferiore, uguale o di poco superiore alla franchigia, poniamo 300,00 euro,all’assicurato non converrebbe farlo risarcire dalla compagnia, ma pagarlo direttamente, evitando ulteriori oneri futuri, per il peggioramento della classe di merito.

Il bonus malus prevede che ad ogni rinnovo (di regola pluriennale), della polizza R.C. auto, un aggiornamento del premio da pagare sulla base della nuova classe di merito. E’ questa la formula che regola la stragrande maggioranza delle polizze di assicurazione auto. Esistono 18 classi di merito, con la 14esima, quella d’ingresso, che corrisponde alla tariffa base. Se l’automobilista non causa incidenti, sale in 13esima (va in bonus) ottenendo uno sconto sul successivo premio; se, invece, causa incidenti, retrocede in 16esima (in malus) e subisce un aumento.

Accessori

Esistono polizze che prevedono la copertura di rischi diversi da quelli classici:

  • Furto e incendio
    Si tratta di una copertura assicurativa che garantisce l’assicurato in caso di furto o incendio dell’auto. Di solito, la garanzia furto comprende i danni materiali e diretti derivati sia dal furto totale sia da quello parziale. Può risarcire anche le avarie del veicolo conseguenti ai tentativi di effrazione. La copertura incendio invece copre i danni subiti dalla vettura, sia in circolazione sia parcheggiata, causati dal fuoco: generalmente, il risarcimento si estende anche ai terzi (ad esempio, il garage in affitto in cui il veicolo è custodito). Il costo di queste polizze accessorie si calcola sul valore commerciale del veicolo assicurato, in base dalla fattura di acquisto se nuovo, dalle quotazioni di società o riviste specializzate se usato: si applica una tariffa, in valore assoluto, da moltiplicare per ogni milione di valore dell’auto assicurata.
  • Kasko
    È una garanzia che comporta l’assunzione, da parte della società assicuratrice, dei rischi derivanti dalla circolazione dell’auto, indipendentemente da chi sia il guidatore. Al massimo, la kasko garantisce una copertura a “valore intero”: è risarcibile qualunque danno cagionato al proprio veicolo, persino quello derivante da atti vandalici, calamità naturali o sommosse. Questa modalità è però particolarmente onerosa Un’alternativa meno onerosa è la copertura a “primo rischio assoluto”: l’indennizzo è pari a un massimale prestabilito contrattualmente, a prescindere dal valore della vettura. Un’altra formula kasko è quella “primo rischio relativo”: si decide un massimale di rimborso, ma non in valore assoluto, ma in percentuale (in questo caso, è opportuno prestare la massima attenzione alla correttezza del valore assicurato, per non incorrere nell’applicazione della cosiddetta “regola proporzionale”).
  • Altre polizze
    Esistono poi altri tipi di kasko: formule “a secondo rischio” (una “primo rischio relativo” con, in più, una sostanziosa franchigia) e la “collisione” (detta anche “mini-kasko”), che stabilisce la risarcibilità solo per danni derivati da una collisione con un altro veicolo identificato. Importante è ricordare che la kasko non copre i danni che si causano nel caso in cui il conducente circoli senza rispettare la legge: guida senza patente o sotto l’effetto di alcolici comporta la decadenza della risarcibilità.

Cosa avere a bordo

Sono due i documenti necessari da avere nell’auto che si guida, per dimostrare di essere in possesso di una polizza di assicurazione auto: il certificato di assicurazione e il contrassegno (tagliando). Certificato di assicurazione e contrassegno sono rilasciati dalla compagnia con la quale s’è stipulata la polizza. Il certificato attesta l’esistenza, la validità e la durata di una copertura Rc auto. Sono riportati il nominativo del contraente, la residenza, il tipo di veicolo e la targa.

Il contrassegno invece deve essere esposto obbligatoriamente sul parabrezza. In caso di controlli, il Codice della strada prevede l’obbligo di esibire entrambi i documenti. Ma attenzione, il contrassegno è un documento che può far comodo ai ladri, in quanto appetibile dai falsari di polizze. Quindi converebbe che il conducente portasse con s’è il certificato quando lascia l’auto parcheggiata. Nel caso in cui il contrassegno dovesse trovassi a bordo e l’auto venisse rubata, occorre menzionarlo nella denuncia di furto resa alle forze dell’ordine.

Oltre a tali documenti, è consigliato avere sempre con sé anche qualche modulo blu, per la constatazione amichevole d’incidente, che riduce i tempi di risarcimento. Dal 30 dicembre del 2002, il modulo blu può essere utilizzato, oltre che per i danni alle cose, anche per segnalare i danni riportati dalle persone coinvolte nel sinistro. Se una delle due parti rifiuta di firmare il modulo blu, non varrà per ottenere la riduzione dei tempi di risarcimento nell’indennizzo diretto, ma può essere comunque impiegato per denunciare il sinistro alla propria assicurazione.

Ovviamente oltre ai documenti da riferirsi all’assicurazione, il conducente dovrà avere con sé la patente e il libretto di circolazione del mezzo. La Carta di Circolazione è la carta d’identità del veicolo: contiene l’indicazione di tutte le sue caratteristiche tecniche e le associa ai numeri di targa e di telaio e indica anche il nome del proprietario La mancata esibizione al momento del controllo della carta di circolazione comporta una multa di 35,00 euro (pagamento entro 60 giorni) e l’obbligo di esibire il documento presso un comando di polizia entro il termine specifico indicato dagli agenti nel verbale.

Come scegliere

  • Polizze online
    Le polizze auto on line, o telefoniche, sono molto convenienti, quasi per tutte le categorie di guidatori. Svantaggiati sono infatti quei guidatori appartenenti alle cosiddette categorie a rischio, cioè i giovani fino a 25 anni e le persone in classe di merito alta, quelle residenti in zone a elevata incidentalità, etc.. Da ricordare che prima di stipulare un contratto con una compagnia di assicurazione in rete, è buona regola leggere attentamente tutte le informazioni pubblicitarie presenti nel sito e in caso di dubbio sulla compagnia o sulla correttezza delle offerte, contattare l’Isvap ( 06421331-www.isvap.it). Gli stessi accorgimenti sono consigliati nel caso di polizze telefoniche.
  • Case automobilistiche
    Spesso acquistando un auto nuova, ultimamente, la casa automobilistica offre la possibilità di stipulare una particolare polizza, contro il furto: se la vettura viene rubata entro un anno, ne viene risarcito il valore intero, dunque senza tenere conto della svalutazione. Altre invece offrono compresa nel prezzo la copertura furto-incendio al momento dell’acquisto (soprattutto se fatto con un finanziamento). In questo caso all’acquirente non resta che stipulare la sola assicurazione auto con la compagnia che preferisce.
  • Franchigia
    L’importo del premio non è l’unico parametro da prendere in considerazione per valutare la polizza. Conviene infatti verificare l’importo della franchigia (la parte del risarcimento non coperta dall’assicurazione) o di eventuali altri “scoperti”. Se dovessero essere molto bassi posso ridurre notevolmente l’importo del premio. Ovvio che comportano coperture inferiori.
  • Massimale
    Si consiglia di stipulare una polizza con un massimale abbastanza alto, pari a euro 1.549.370,70 o 2.582.284,50 euro (3 o 5 miliardi di vecchie lire), invece del minimo di legge, pari a 774.685,34 euro (1,5 miliardi di lire). La maggiorazione sul premio, comunque non significativa, è ampiamente ripagata dalla maggior tranquillità in caso di sinistro. Occorre infatti considerare che il massimale minimo non sempre è sufficiente a far fronte alla liquidazione dei danni per incidenti mortali o con feriti gravi, per i quali si possono fissare risarcimenti molto elevati. In questi casi, verrebbe coinvolto direttamente l’assicurato.

Cosa fare al momento del sinistro

Una accortezza fondamentale è quella di avere sempre con se più copie del modulo blu, magari già precompilate con i dati dell’assicurato, del veicolo e della polizza. Nel caso di sinistro, fondamentale bisogna essere pronti a trovare la soluzione più efficiente. Una denuncia di sinistro completa in ogni parte accelera la procedura di liquidazione del danno. È quindi fondamentale la collaborazione tra le persone coinvolte nel sinistro. Se non vi è accordo sulle modalità del sinistro, può essere utile richiedere l’intervento dell’autorità. È necessario comunque raccogliere tutti gli elementi utili seguendo alcune indicazioni:

  • Compilare accuratamente il modulo blu (Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di sinistro) seguendo le istruzioni riportate nell’ultima pagina del modulo.
  • Firmarlo e, possibilmente, farlo firmare anche all’altro conducente.
  • Se firmato da entrambi i conducenti, trattenere due copie del modulo e consegnare le rimanenti all’altro conducente.
  • Con il modulo contattare la propria compagnia di assicurazione per la denuncia del sinistro, consegnando il modulo blu compilato e firmato;
  • La società assicuratrice si adopererà con ogni mezzo amichevole – ossia non giudiziario – per risolverla. Se ciò non accade o il risultato non soddisfa l’Assicurato, seguono due possibilità. La prima è che l’Assicurato e la Società concordino sull’opportunità di procedere in sede giudiziaria incaricando un legale. Altrimenti, in caso di disaccordo, si ricorrerà all’arbitrato.
  • Se nessuno dei due conducenti ha con sé il modulo blu, sarà necessario raccogliere almeno alcuni dati: data, luogo e ora del sinistro; modello e targa dell’altro veicolo; compagnia di assicurazione dell’altro veicolo (ricavabile dal contrassegno esposto sul parabrezza); cognome, nome, indirizzo e numero di telefono del conducente dell’altro veicolo; generalità del proprietario dell’altro veicolo, nel caso in cui sia diverso dal conducente; descrizione dettagliata dell’incidente e dei danni materiali visibili; generalità di eventuali feriti; generalità di eventuali testimoni; autorità eventualmente intervenute.